Tassazione veicoli aziendali in uso promiscuo ai dipendenti: nuove regole e disciplina transitoria 2025

Pubblicate le istruzioni operative dell’Agenzia delle entrate riguardo alle novità fiscali sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, introdotte dalla Legge di bilancio 2025 e integrate dal D.L. n. 19/2025 convertito con modificazioni dalla Legge n. 60/2025 (Agenzia delle entrate, circolare 3 luglio 2025, n. 10/E).

Dal 1° gennaio 2025 sono cambiate le regole per la tassazione dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti in uso promiscuo, quindi sia per lavoro sia per esigenze personali.

 

La legge di bilancio 2025, al comma 48, ha infatti previsto nuove percentuali per determinare il valore del fringe benefit, differenziate in base all’impatto ambientale del mezzo. In particolare, per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 in poi, il valore del fringe benefit che concorre alla
formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile si determina applicando il 50% del costo chilometrico annuo (definito in base alle tabelle Aci), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Questa percentuale scende al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per quelli ibridi plug in.

 

La nuova disciplina si applica ai veicoli che rispettano congiuntamente i seguenti requisiti a partire dal 1° gennaio 2025:

  • siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • siano stati assegnati (consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il momento rilevante per l’applicazione della nuova norma è la sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente, e la effettiva percezione del bene (consegna del veicolo al dipendente).

 

Per garantire una graduale applicazione delle nuove disposizioni, viene introdotta una disciplina transitoria che prevede la possibilità di applicare, anche nel primo semestre 2025, le vecchie percentuali per la determinazione dei valori che costituiscono fringe benefit.

In particolare, resta valido il sistema di tassazione previsto fino al 31 dicembre 2024 non solo per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza dei contratti, ma anche per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.

Inoltre, qualora il veicolo ordinato entro la fine del 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri tra quelli a basse emissioni che beneficiano di nuove percentuali più favorevoli (10% per gli elettrici, 20% per gli ibridi plug-in), viene ritenuto applicabile il nuovo sistema più vantaggioso.

 

Criterio di tassazione casato sul “valore normale”

Al di fuori delle specifiche ipotesi coperte dal criterio forfettario (sia nella vecchia che nella nuova disciplina), la quantificazione del fringe benefit derivante dall’uso promiscuo di veicoli aziendali segue il criterio generale del “valore normale”.
Ai sensi dell’articolo 51, comma 3, primo periodo, del TUIR, il valore del benefit è determinato applicando le disposizioni relative al “valore normale” dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9 del TUIR.
È importante che il benefit sia fiscalmente valorizzato solo per la parte riferibile all’uso privato del veicolo, scorporando l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro, basandosi su elementi oggettivi e documentalmente accertabili.

 

Proroga del contratto e riassegnazione del veicolo

Se un contratto di concessione in uso promiscuo di un veicolo viene semplicemente prorogato (estensione della durata senza novazione), si applica la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione del contratto originario, purché i requisiti normativi fossero soddisfatti a tale data.
In caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente tramite un nuovo contratto, la disciplina fiscale applicabile è quella vigente al momento della riassegnazione.

 

Se un veicolo è immatricolato dal 1° gennaio 2025 e viene riassegnato (nuovo contratto e consegna al dipendente) a partire dalla stessa data, si applica il nuovo regime introdotto dal comma 48 della Legge di bilancio 2025.

MEF: chiarimenti sui crediti d’imposta “non spettanti” e “inesistenti”

È stato pubblicato dal Ministero dell’economia e delle finanze l’atto di indirizzo 1° luglio 2025, n. 18, concernente la definizione di credito d’imposta inesistente e non spettante, al fine di superare ambiguità interpretative e armonizzare l’applicazione delle sanzioni.

L’atto nasce dalla delega al Governo, contenuta nell’articolo 20, comma 1, lettera a), n. 5, della Legge 9 agosto 2023, n. 111, per introdurre una più rigorosa distinzione tra crediti d’imposta indebitamente utilizzati (non spettanti) e quelli inesistenti, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali.

 

L’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 87/2024 ha già introdotto nuove definizioni di “non spettanti” e “inesistenti” per superare le ambiguità interpretative e applicative derivanti dalla ripetizione o contraddizione delle norme.
Nonostante gli interventi legislativi, l’uso in compensazione di crediti “inesistenti” o “non spettanti” ha creato notevoli criticità, come evidenziato anche dalle Sezioni Unite civili della Cassazione.

Credito inesistente
È il credito che deriva da rappresentazioni fraudolente, falsificazioni o artifici. Si basa su operazioni che sono oggettivamente inesistenti o simulate, o che non hanno i requisiti essenziali per la loro nascita. La Cassazione lo ha definito come quello che manca di elementi costitutivi oggettivi e strutturali o la cui operazione sottostante è totalmente inesistente.

Credito non spettante
È il credito utilizzato in violazione delle disposizioni di legge. Non deriva da rappresentazioni fraudolente. Si riferisce a casi in cui il contribuente non possiede i requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla norma che disciplina il credito, o quando il credito è calcolato in modo errato o utilizzato oltre i limiti temporali o quantitativi stabiliti.

Regime sanzionatorio
Le sanzioni applicate variano significativamente tra le due tipologie:

  • per i crediti inesistenti, la sanzione amministrativa va dal 100% al 200% del credito indebitamente utilizzato. Se l’ammontare supera i 50.000 euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
  • per i crediti non spettanti, la sanzione amministrativa è del 30% del credito utilizzato.

L’articolo 13, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, relativo all’indebita compensazione, prevede una sanzione del 100% del credito indebitamente compensato. La sua applicazione ha generato ambiguità interpretative, poiché la sua definizione di “non spettante” tendeva a includere errori oggettivi, avvicinandola al concetto di “inesistente”.

L’atto di indirizzo supera queste criticità e armonizzare le definizioni, sottolineando l’importanza della “rappresentazione fraudolenta” come elemento distintivo fondamentale tra le due categorie.

Esistono casi di crediti “non spettanti” che, pur non rispettando appieno i requisiti, non sono assoggettati a sanzioni amministrative. Questo si verifica quando le operazioni sottostanti sono effettive e non c’è intento fraudolento, ma ci sono stati errori o difformità interpretative.
Un esempio citato è il credito d’imposta ricerca e sviluppo, dove il progetto esiste ma si riscontrano errori di calcolo.

L’articolo 23, comma 2, del D.L. n. 73/2022 ha introdotto la possibilità di certificare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design. Tale certificazione, rilasciata da soggetti qualificati, può attestare l’effettiva esecuzione degli investimenti e la sussistenza dei requisiti, generando un effetto presuntivo di regolarità, prevenendo contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (anche se può essere messa in discussione se basata su violazioni o incongruenze gravi).
La certificazione può essere richiesta anche dopo l’effettuazione dell’investimento e non esclude la possibilità di censura o di contestazione se basata su verbali di constatazione in cui il contribuente non ha collaborato.

Criteri di selezione per i controlli preventivi delle dichiarazioni 730/2025 con rimborso

L’Agenzia delle entrate ha stabilito i criteri di selezione per il controllo preventivo delle dichiarazioni dei redditi, modello 730/2025, che risultano a rimborso (Agenzia delle entrate, provvedimento 1 luglio 2025, n. . 277593).

I controlli preventivi possono essere applicati a dichiarazioni presentate direttamente, tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, o anche tramite CAF o professionisti abilitati.

 

Le dichiarazioni oggetto di controllo sono quelle modello 730/2025 con esito a rimborso che presentano modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata le quali incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.
Un ulteriore motivo di controllo è che tali modifiche presentino elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati nel provvedimento, o che determinino un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.

Gli elementi di incoerenza che possono portare alla selezione per il controllo preventivo sono individuati come segue:

  • scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
  • presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

L’Agenzia delle entrate può effettuare i controlli preventivi in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa.
Questi controlli devono essere svolti entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data di trasmissione, se quest’ultima è successiva al termine.

 

Il rimborso spettante, una volta concluse le operazioni di controllo preventivo, è erogato dall’Agenzia non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data di trasmissione se successiva.

Bonus trattenimento in servizio 2025: l’Agenzia delle entrate conferma l’esenzione fiscale estesa

L’Agenzia delle entrate ha risposto a un quesito riguardante il trattamento fiscale di un incentivo per i lavoratori che posticipano il pensionamento (Agenzia delle entrate, risoluzione 30 giugno 2025, n. 45).

L’articolo 1, comma 286, della Legge n. 197/2022 prevede che i lavoratori dipendenti che hanno conseguito i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio di tale facoltà viene meno l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro e la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore, quale incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa.

 

L’istante evidenzia che, a partire dal 2025, il bonus non dovrebbe concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente secondo le modifiche della Legge di Bilancio 2025. Tuttavia, l’articolo 51, comma 2, lett. i-bis) del TUIR prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente solo per i lavoratori iscritti all’AGO e alle sue “forme sostitutive”, escludendo esplicitamente le “forme esclusive”.
Il contribuente, essendo iscritto all’INPS in qualità di lavoratore dipendente già iscritto a una “forma esclusiva” dell’AGO a seguito dello scioglimento degli Enti previdenziali d’origine, chiede se anche a lui, a partire dal 2025, si applichino le disposizioni di non imponibilità fiscale previste dal citato articolo 51, comma 2, lett. i-bis) del TUIR.

 

L’articolo 1, comma 286, della Legge n. 197/2022, come sostituito dalla Legge di bilancio 2025, ha ampliato la platea dei lavoratori beneficiari. Ora include non solo coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile, ma anche coloro che raggiungono il diritto alla pensione anticipata (secondo specifici requisiti contributivi) entro il 31 dicembre 2025. La nuova formulazione della legge prevede esplicitamente che questi lavoratori possano rinunciare all’accredito contributivo relativo all’AGO e alle “forme sostitutive ed esclusive della medesima”.

 

La legge modificata stabilisce che, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore e “relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR”.

 

Dagli atti parlamentari emerge che la modifica normativa della Legge di bilancio 2025 era finalizzata ad ampliare la platea dei lavoratori destinatari degli incentivi e a prevedere l’esclusione dalla tassazione delle somme corrisposte interamente al lavoratore. Pertanto, l’Agenzia ritiene che vanificare tale finalità agevolativa per gli iscritti alle forme “esclusive” dell’AGO andrebbe contro lo scopo della norma.

 

L’Agenzia delle entrate, dunque, interpreta che il richiamo all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR, contenuto nel nuovo articolo 1, comma 286, abbia inteso estendere il beneficio fiscale della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente a tutti i lavoratori iscritti alle forme previdenziali elencate nel medesimo comma 161, includendo quindi anche le “forme esclusive”.

Nel caso specifico del contribuente, l’Agenzia conclude che le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo presso la forma esclusiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, percepite a partire dal 2025, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR.

MIMIT: nuova scadenza per il domicilio digitale degli amministratori di società

L’obbligo di comunicare, entro il 30 giugno 2025, il domicilio digitale/indirizzo di PEC al Registro delle imprese, già previsto per le società e le imprese individuali ed esteso, con la Legge di bilancio 2025, anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, è stato differito al 31 dicembre 2025 (Ministero delle imprese e del made in Italy, nota 25 giugno 2025, n. 127654).

Il MIMIT fornisce chiarimenti riguardo all’introduzione dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria nel registro delle imprese, come previsto dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

 

In particolare, viene comunicato il differimento del termine di primo adempimento per le imprese già costituite al 1° gennaio 2025.

 

Il Ministero aveva già fornito i primi orientamenti interpretativi e chiarimenti con la comunicazione del 12 marzo 2025. Tale esigenza era sorta a causa di un “non perfetto coordinamento” della nuova disciplina con il contesto normativo generale in cui era stata inserita dal legislatore. La Direzione generale si era riservata la possibilità di intervenire nuovamente per ampliare o correggere le indicazioni, in risposta a criticità e segnalazioni emerse dal territorio, dal Sistema camerale e dagli operatori professionali e imprenditoriali.

Recentemente, sono state sottoposte all’attenzione del Ministero talune criticità operative emerse sul territorio che riguardano, in particolare, la definizione del termine entro il quale i soggetti obbligati sono chiamati ad effettuare l’iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel registro delle imprese.
Nella precedente nota del 12 marzo, pur riconoscendo l’indubbia applicabilità dell’articolo 1, comma 860, della Legge n. 207/2024 sia alle nuove imprese sia a quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione, si era evidenziata l’assenza di un termine espresso di adempimento stabilito dal legislatore.

In virtù di questa lacuna e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese, la Direzione Generale aveva individuato, in un’ottica di semplificazione e di favor per le imprese, il 30 giugno 2025 come termine per la prima comunicazione da parte delle imprese già costituite alla data di entrata in vigore dell’obbligo. Questa decisione mirava a consentire una “legittima applicazione dell’obbligo” attraverso un’interpretazione ragionevole della norma, data la numerosità dei soggetti destinatari.
Tuttavia, è stato recentemente rappresentato al Ministero che la data del 30 giugno 2025 avrebbe generato ulteriori criticità operative a causa della sua concomitanza con gli adempimenti societari legati all’approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024. In risposta a queste istanze, il Ministero ha deciso di modificare le indicazioni precedentemente fornite.

 

Pertanto, per consentire un’attuazione più ordinata dell’obbligo normativo e per bilanciare le esigenze del mondo professionale e imprenditoriale, il nuovo termine di adempimento per la prima comunicazione del domicilio digitale degli amministratori è stato differito al 31 dicembre 2025.
Le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite con la nota del 12 marzo 2025 rimangono, comunque, immodificate e pienamente confermate.

Implicazioni fiscali di interessi, premi assicurativi e crediti edilizi per i professionisti

L’Agenzia delle entrate affronta il regime fiscale di tre specifiche questioni: gli interessi attivi da conto corrente, il premio di assicurazione professionale riaddebitato, e il differenziale da cessione di bonus edilizi, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo secondo l’articolo 54 del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 26 giugno 2025, n. 171).

L’Istante, un’associazione professionale tra commercialisti, ha presentato un’istanza di interpello ponendo i seguenti quesiti:

  • Interessi attivi bancari: l’associazione ha un conto corrente bancario utilizzato per incassi e pagamenti. La banca ha accreditato interessi attivi netti di spese bancarie, applicando una ritenuta fiscale del 26% come sostituto d’imposta. L’Istante chiede se tali interessi debbano essere qualificati come reddito di lavoro autonomo o reddito di capitale.
  • Premio di assicurazione professionale: l’associazione stipula una polizza per la copertura dei rischi professionali come unico contraente per sé stessa e per altri professionisti e società. Il premio è determinato in base ai ricavi dei singoli assicurati. L’associazione paga l’intero premio e successivamente riaddebita la quota di competenza a ciascun assicurato “al puro costo”, agendo con un mandato senza rappresentanza verbale. L’Istante chiede il trattamento fiscale sia del premio complessivamente pagato che del suo riaddebito pro-quota agli assicurati.
  • Differenziale da cessione di bonus edilizi: l’associazione ha acquistato un credito d’imposta (derivante da interventi edilizi) a un prezzo inferiore rispetto al suo valore nominale. Questo credito, riconducibile a rate residue di detrazione, è utilizzabile in compensazione per imposte e contributi dello Studio (non dei singoli associati). L’Istante chiede la natura del “provento” derivante da questo differenziale e l’imputazione temporale dello stesso.

L’Agenzia delle entrate chiarisce preliminarmente che le associazioni professionali sono assimilate alle società semplici (art. 5, comma 3, lett. c), TUIR). Esse non possono svolgere attività d’impresa, e il loro reddito imponibile è la somma delle singole categorie di reddito (fondiari, capitale, lavoro dipendente, lavoro autonomo, diversi) di cui all’articolo 6 del TUIR, imputato per trasparenza a ciascun associato.

Per il reddito di lavoro autonomo, si applica l’articolo 53, comma 1, TUIR, che lo definisce come quello derivante dall’esercizio di arti e professioni, anche in forma associata.

L’articolo 54 TUIR, modificato dal 2024 (D.L. n. 192/2024), ha introdotto il principio di onnicomprensività, stabilendo che il reddito è costituito dalla differenza tra “tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale” e le spese sostenute.

 

Ciò premesso, riguardo agli interessi attivi bancari, l’Agenzia conferma che essi costituiscono redditi di capitale. Tale qualificazione è ora esplicitamente prevista dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 54 del TUIR, introdotto dal D.L. n. 84/2025, con effetto per i redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. I suddetti proventi finanziari, definiti come redditi di capitale (art. 44, comma 1, lettera a), TUIR), non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Gli interessi, se percepiti da un’associazione professionale, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

 

Riguardo al premio di assicurazione professionale, invece, in ossequio al principio di onnicomprensività, rilevano solo le somme e i valori percepiti “in relazione all’attività artistica o professionale.
Le somme incassate dall’associazione a titolo di ribaltamento del costo del premio addebitato agli altri assicurati non costituiscono un provento percepito in relazione all’attività artistica o professionale. Pertanto, non assumono rilievo ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Specularmente, l’Associazione potrà dedurre solo la quota del premio effettivamente rimasta a suo carico e non oggetto di riaddebito.

 

Infine, in merito al differenziale da cessione di bonus edilizi, l’Agenzia richiama la disciplina in vigore fino al 28 maggio 2024 (art. 121 D.L. n. 34/2020), che prevede la possibilità di opzioni per sconto in fattura o cessione del credito d’imposta, utilizzabile in compensazione.
Con l’introduzione del principio di onnicomprensività per il reddito di lavoro autonomo a decorrere dal 2024 (D.L. n. 192/2024), tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale assumono rilevanza fiscale. Questo nuovo criterio generale assorbe e conferma implicitamente la rilevanza anche dei corrispettivi percepiti dalla cessione di elementi immateriali.
Di conseguenza, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività, sia il valore nominale del credito d’imposta acquisito sia il corrispondente costo sostenuto concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Comunicazione della riammissione alla “Rottamazione-quater”

L’Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando la Comunicazione delle somme dovute ai contribuenti che hanno presentato la domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater” (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 25 giugno 2025).

La Comunicazione che viene inviata al domicilio eletto in fase di adesione alla riammissione, contiene le seguenti informazioni:

  • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di riammissione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
  • la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di riammissione: in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025; fino a un numero massimo di dieci rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. Alle somme da corrispondere vengono applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023;
  • i moduli precompilati per il pagamento delle rate in base alla soluzione scelta in fase di adesione alla riammissione;
  • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul conto corrente.

La Comunicazione contiene il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione di pagamento scelta al momento dell’adesione alla riammissione.  

 

La copia della suddetta Comunicazione, inclusi i moduli per il pagamento, viene resa disponibile nella sezione “Documenti della Definizione agevolata” nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

Se si è intenzionati a pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, è necessario utilizzare il servizio “ContiTu”.

 

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento entro i termini di scadenza o per importi parziali, verranno meno i benefici della riammissione alla Definizione agevolata e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
 
Per i pagamenti sono previsti 5 giorni di tolleranza rispetto alle scadenze fissate, senza incorrere in sanzioni o perdere i benefici della riammissione alla Definizione agevolata.

Disciplina del Concordato Preventivo Biennale: circolare esplicativa dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate fornisce istruzioni operative e chiarimenti sul Concordato Preventivo Biennale (CPB) spiegando in dettaglio le modalità e i termini di adesione alla proposta formulata dall’Agenzia, illustrando le condizioni di accesso e le cause di esclusione o cessazione, precisando gli effetti ed esaminando le attività di controllo e le sanzioni accessorie applicabili in caso di inosservanza degli obblighi (Agenzia delle entrate, circolare 24 giugno 2025, n 9/E).

Il CPB, introdotto con il D.Lgs. n. 13/2024, è un “accordo” che i contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) possono siglare con il Fisco. Attraverso una proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, si definisce in anticipo il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta (VPN) ai fini dell’IRAP per un biennio.

 

Modalità e termini di adesione

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari appositi programmi informatici per l’elaborazione della proposta di CPB. Per il solo anno 2025, il software è stato reso disponibile entro il 30 aprile 2025 (originariamente 15 aprile). Il contribuente accetta la proposta calcolata dal software entro il 30 settembre (o entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).

La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, nel rispetto della capacità contributiva del contribuente, valorizzando le informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria per limitare nuovi oneri dichiarativi. La metodologia, allegata al decreto ministeriale CPB ISA utilizza i dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta precedente come base di partenza, integrandoli con riferimenti settoriali e proiezioni macroeconomiche.
Il contribuente può comunicare la presenza di eventi straordinari (ad esempio, sospensioni dell’attività per almeno 30 giorni) verificatisi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, prima dell’elaborazione della proposta. In tali casi, le proposte di concordato vengono ridotte del 10% (30-60 giorni di sospensione), 20% (61-120 giorni) o 30% (oltre 120 giorni). Questi eventi sono gli stessi che, se verificatisi durante il CPB, possono comportarne la cessazione se determinano una contrazione delle basi imponibili effettive superiore al 30%.
È previsto un meccanismo per un raggiungimento graduale della piena affidabilità. La proposta di maggior reddito per il periodo d’imposta 2025 corrisponde al 50% del maggior reddito individuato per il successivo periodo d’imposta 2026. Un meccanismo simile si applica anche per l’IRAP.
Per i soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale (determinato dal punteggio ISA dell’anno precedente), sono stati stabiliti dei limiti massimi che la proposta non può superare rispetto al reddito dichiarato precedentemente. Questi limiti sono:

  • 10% in caso di affidabilità pari a 10;
  • 15% in caso di affidabilità pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  • 25% in caso di affidabilità pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

Queste soglie non si applicano se la proposta di reddito concordato risulta inferiore ai valori di riferimento settoriali. Le stesse regole si estendono anche alla proposta di VPN ai fini IRAP.

 

L’accesso al CPB è consentito ai contribuenti che applicano gli ISA. È precluso l’accesso in presenza di debiti definitivi (derivanti da atti impositivi o cartelle di pagamento per controlli automatizzati/formali) per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi maturati in anni precedenti. Non rilevano i debiti con termini di pagamento/impugnazione pendenti o contenziosi in corso. È possibile accedere se, entro i termini per l’adesione, i debiti sono stati estinti in modo che l’ammontare complessivo residuo (inclusi interessi e sanzioni) sia inferiore a 5.000 euro. Tale soglia include complessivamente sia i debiti tributari che contributivi. Non concorrono alla soglia i debiti oggetto di sospensione o rateazione, purché in corso di regolare pagamento. La verifica della situazione debitoria deve essere effettuata al 31 dicembre dell’anno precedente il biennio di concordato (esempio 31 dicembre 2024 per biennio 2025-2026). La condizione non riguarda i soci delle società.

 

Le condizioni ostative all’accesso al CPB si suddividono in tre raggruppamenti temporali:
Eventi relativi al triennio precedente:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti. Sono considerate “non presentate” le dichiarazioni trasmesse oltre i 90 giorni dal termine di presentazione. Le dichiarazioni presentate entro i 90 giorni sono valide e non costituiscono causa ostativa. L’omessa dichiarazione IRAP non costituisce causa di esclusione.

  • Condanna (o patteggiamento) irrevocabile per specifici reati tributari (D.Lgs. n. 74/2000) o altri reati (artt. 2621 c.c., 648-bis, 648-ter, 648-ter1 c.p.) commessi negli ultimi tre periodi d’imposta. Se la pena detentiva non supera i due anni, l’esclusione non opera. La dichiarazione di assenza di condanne è resa sotto la propria responsabilità.

Evento relativo al periodo d’imposta precedente:

  • aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito complessivo. Questa soglia si applica solo ai redditi esenti/esclusi in forza di disposizioni agevolative riguardanti specifiche attività (es. pesca costiera, docenti/ricercatori con esenzione del 90%), non rilevando componenti di reddito come plusvalenze PEX o dividendi.

Situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato:

  • adesione al regime forfetario;
  • per società o enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento (solo di azienda o ramo d’azienda). Per società o associazioni ex art. 5 TUIR, modifiche della compagine sociale che aumentano il numero dei soci o associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso. Queste cause di esclusione/cessazione valgono solo per i soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, escludendo le società di capitali in regime di trasparenza. Il decesso di un socio o associato non è causa di esclusione/cessazione. Il passaggio di una S.r.l. da regime di trasparenza a ordinario (e viceversa) non è causa di esclusione/cessazione. La cessione di un ramo d’azienda (anche secondario) configura una causa di esclusione/cessazione. L’inizio di attività nel 2023 esclude dal CPB, dove “inizio attività” è l’apertura della partita IVA.
  • Titolari di reddito di lavoro autonomo che partecipano a un’associazione o società tra professionisti/avvocati: esclusione dal CPB se anche l’associazione/società partecipata non aderisce al CPB (salvo se ISA non approvati per l’attività). Viceversa, l’ente associativo è escluso se non aderiscono tutti i soci/associati con reddito di lavoro autonomo. Queste nuove disposizioni si applicano dal biennio 2025-2026, salvo adesioni già effettuate tra il 30 aprile e il 13 giugno 2025.
  • Il recesso o l’esclusione di un socio/associato da un soggetto trasparente non comportano l’esclusione dal CPB, in quanto riducono il numero dei soci. Per l’impresa familiare, le modifiche alla compagine sociale non costituiscono causa di esclusione.

L’IVA è esclusa e continua ad applicarsi secondo le disposizioni ordinarie. Dal reddito di lavoro autonomo sono escluse plusvalenze/minusvalenze, redditi da partecipazioni in società di persone, corrispettivi per cessione di clientela/elementi immateriali e maggiorazione del costo del lavoro. Il saldo netto tra reddito concordato e queste componenti non può essere inferiore a 2.000 euro (ripartito tra i soci/associati per società di persone). Dal reddito d’impresa sono escluse plusvalenze/sopravvenienze attive, minusvalenze/sopravvenienze passive/perdite su crediti, utili/perdite da partecipazioni trasparenti (artt. 5, 115, 116 TUIR, GEIE) e maggiorazione del costo del lavoro. Anche qui, il saldo netto non può essere inferiore a 2.000 euro. Le perdite fiscali pregresse possono ridurre il reddito concordato. Le perdite d’impresa da partecipazioni in società trasparenti (quadro RH) possono essere dedotte dal reddito d’impresa concordato, rispettando il limite di 2.000 euro. Per l’IRAP, l’oggetto del concordato è il VPN, al netto delle spese per il personale e altre deduzioni, e non può essere inferiore a 2.000 euro. Il contribuente che accetta la proposta si impegna a dichiarare sia gli importi concordati che quelli effettivi. I versamenti sono soggetti a controllo automatizzato. Durante il CPB, i contribuenti devono rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA. Le componenti straordinarie (es. plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze) sono rilevanti per l’applicazione del CPB solo nella misura in cui hanno concorso alla determinazione del reddito o VPN. L’integrazione di nuove attività o la modifica della loro composizione non causa cessazione se le attività rientrano nel medesimo ISA. Se l’attività prevalente cambia ISA, si ha cessazione.

 

Il CPB cessa di avere efficacia se si verificano situazioni che incidono sui presupposti dell’accordo:
Cessazione o modifica dell’attività: cessa se il contribuente modifica l’attività svolta nel biennio concordatario rispetto a quella precedente, a meno che la nuova attività non comporti l’applicazione del medesimo ISA. Il cambio del codice ATECO a seguito di aggiornamenti non comporta cessazione se non c’è modifica sostanziale dell’attività, anche se porta a un ISA diverso. La successione o donazione dell’unica azienda individuale configurano cessazione.
Circostanze eccezionali: se determinano minori redditi o VPN effettivi eccedenti il 30% rispetto a quelli concordati. Esempi includono eventi calamitosi, danni ai locali/scorte, impossibilità di accesso, sospensione dell’attività per interruzione del cliente principale, liquidazione, cessione in affitto dell’unica azienda, sospensione amministrativa o professionale. La sospensione professionale di un associato può far cessare il CPB dell’associazione se la contrazione supera il 30%.
–  Adesione al regime forfetario.
Operazioni societarie straordinarie e modifica della compagine sociale: fusione, scissione, conferimento (solo di azienda o ramo d’azienda) per società/enti. Per società/associazioni ex art. 5 TUIR, modifiche della compagine sociale che aumentano il numero dei soci (escluso subentro di eredi). La modifica del riparto quote o il passaggio di una S.r.l. in trasparenza non rilevano.
– Dichiarazione di ricavi o compensi eccedenti i limiti ISA maggiorati del 50%.

– Nuove cause introdotte dal Decreto correttivo (dal biennio 2025-2026, salvo adesioni già fatte tra 30/04/2025 e 13/06/2025):

  1. Per titolari di reddito di lavoro autonomo partecipanti a un’associazione/società tra professionisti/avvocati, la cessazione del CPB se l’associazione/società partecipata non mantiene l’adesione al CPB;
  2. Per l’ente associativo, la cessazione del CPB se uno o più soci/associati con redditi di lavoro autonomo non mantengono l’adesione al CPB.

L’adesione al CPB garantisce stabilità e certezza nei rapporti tra Fisco e contribuente. Non possono essere effettuati accertamenti ordinari (art. 39 DPR n. 600/73), a meno che non ricorrano cause di decadenza. L’attività di accertamento non assume ricostruzioni analitico-induttive basate su presunzioni semplici. Sono riconosciuti tutti i benefici previsti dal decreto ISA, indipendentemente dal punteggio di affidabilità fiscale raggiunto nel biennio del CPB:

  • esonero dal visto di conformità per compensazione crediti (fino a 70.000 € IVA, 50.000 € IRPEF/IRAP);
  • esonero dal visto di conformità o dalla garanzia per rimborsi IVA (fino a 70.000 €). Questi benefici si applicano già dal primo anno di decorrenza del concordato;
  • esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative;
  • esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici;
  • anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (se il reddito accertabile non eccede di due terzi quello dichiarato.

Il contribuente decade dal concordato, che cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d’imposta, in caso di comportamenti scarsamente affidabili:

– A seguito di accertamento, risulta: esistenza di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati; commissione di violazioni di non lieve entità (reati tributari, comunicazione inesatta/incompleta dati ISA superiore al 30% del minor reddito/VPN, omessa dichiarazione annuale IRPEF/IRES/IVA/sostituti, almeno tre mancata/infedele memorizzazione/trasmissione corrispettivi, mancata esibizione documenti/registri contabili, omessa installazione/manomissione misuratori fiscali).
– A seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati determinano una quantificazione diversa dei redditi o VPN rispetto a quelli accettati. La decadenza si verifica se determinano un minor reddito o VPN superiore al 30%.
– Indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di dati non corrispondenti a quelli comunicati per la proposta (anche qui, se comportano minor reddito/VPN > 30%).
– Vengono meno i requisiti di accesso o ricorre una delle cause di esclusione.

– Omesso versamento delle somme dovute a seguito di concordato, salvo pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di controllo automatizzato. La rateizzazione non è ammessa per tale pagamento. Il ravvedimento operoso prima della comunicazione non comporta decadenza.

 

Le violazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 22 (reati tributari, ISA inesatti/incompleti) non rilevano ai fini della decadenza se il contribuente ha regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento prima che la violazione sia constatata o attività di accertamento siano iniziate. La regolarizzazione non impedisce la decadenza per modifiche/integrazioni della dichiarazione dei redditi (art. 22, c.1, lett. b)). In caso di decadenza, restano dovute le imposte e i contributi determinati sul reddito/VPN concordati se maggiori di quelli effettivi.

 

Decorso il biennio, il contribuente che ha conservato i requisiti e non ha avuto cause di esclusione/decadenza può accedere a un nuovo biennio di concordato.
Una volta accettata la proposta, eventuali maggiori o minori redditi/VPN effettivi non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP, né dei contributi previdenziali obbligatori. Tuttavia, il reddito effettivo rileva per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo (anche non tributario) che fanno riferimento a requisiti reddituali (es. ISEE). Il contribuente può comunque versare i contributi sul reddito effettivo se superiore a quello concordato.

 

Per il primo periodo d’imposta di adesione, il calcolo degli acconti è semplificato:

  • Metodo storico: si applica una maggiorazione del 10% sulla differenza positiva tra reddito concordato e reddito dichiarato precedente (rettificato) per le imposte sui redditi. Per l’IRAP, la maggiorazione è del 3% sulla differenza positiva tra VPN concordato e VPN dichiarato precedente (rettificato). Tali maggiorazioni sono versate entro il termine della seconda o unica rata di acconto. In caso di reddito precedente negativo (P04 negativo), la maggiorazione si calcola sulla differenza tra P06 e zero. Per i soggetti trasparenti (società di persone, artt. 115, 116 TUIR), la maggiorazione è versata pro quota dai singoli soci o associati.

  • Metodo previsionale: la seconda rata di acconto è calcolata sulla base del reddito/VPN concordato. Si devono tenere conto delle aliquote ordinarie previste per la determinazione delle imposte sui redditi. La maggiorazione di acconto sarà scomputata dal tributo principale. L’eventuale credito derivante dalla maggiorazione può essere usato in compensazione per il pagamento dell’imposta sostitutiva (se scelta).

L’articolo 20-bis del decreto CPB disciplina un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono alla proposta di concordato. Si tratta di un regime premiale opzionale che consente di assoggettare a imposta sostitutiva (delle imposte sul reddito e addizionali) la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che eccede il reddito effettivo dichiarato nell’anno precedente (al netto delle poste straordinarie). L’imposta sostitutiva è graduata in base al punteggio ISA ottenuto nell’anno precedente, con aliquote del 10% (ISA >= 8), 12% (ISA >= 6 e < 8), 15% (ISA < 6). Il punteggio ISA include anche le componenti positive aggiuntive dichiarate per migliorare l’affidabilità. Per le società/associazioni trasparenti, l’opzione è effettuata dalla società e vincola i soci, con versamento pro quota da parte dei singoli soci. Il reddito assoggettato a imposta sostitutiva è escluso dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive sull’eventuale reddito tassato ordinariamente. L’opzione può essere esercitata anche per una sola delle due annualità oggetto di CPB. Le perdite fiscali pregresse non riducono la “parte eccedente” soggetta a imposta sostitutiva, ma la parte di reddito soggetta a imposta ordinaria. In caso di rinnovo del concordato, il riferimento per l’eccedenza è il reddito effettivo dichiarato nell’anno precedente il biennio di rinnovo. L’imposta sostitutiva va versata con il saldo delle imposte sul reddito dovute.

 

Con il Decreto correttivo sono state introdotte nuove aliquote per la parte dell’eccedenza che supera 85.000 euro: 43% per i soggetti IRPEF e 24% per i soggetti IRES. Per le società trasparenti, il superamento del limite di 85.000 euro è verificato in capo alla società, indipendentemente dalla quota imputata ai soci. Queste modifiche si applicano a partire dalle adesioni al CPB per il biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del Decreto correttivo (13 giugno 2025).
La Commissione di esperti (rappresentanti di organizzazioni di categoria, ordini professionali e Amministrazione finanziaria) viene consultata prima dell’approvazione della metodologia di calcolo delle proposte CPB, confermando l’obiettivo di dialogo collaborativo.

 

Per il biennio 2025/2026, il Direttore dell’Agenzia ha approvato il Modello CPB composto dalle seguenti sezioni: condizioni di accesso (dove si dichiarano requisiti e assenza di esclusioni, e si possono indicare eventi straordinari), dati contabili (reddito e VPN IRAP), proposta CPB (importi calcolati dal software), accettazione proposta CPB e firma.

 

L’adesione al CPB per il biennio 2025-2026 avviene tramite invio telematico del “Modello CPB 2025/2026” entro i termini previsti. Può essere inviato congiuntamente al modello ISA (allegato alla dichiarazione dei redditi) o autonomamente (solo frontespizio del modello REDDITI 2025 con codice 1 “Adesione”). La revoca dell’adesione avviene telematicamente, compilando specifici campi del Modello CPB e inviando autonomamente il frontespizio con codice 2 “Revoca”. L’invio del frontespizio per adesione o revoca non assolve all’obbligo di trasmissione della dichiarazione annuale.

 

Il CPB si basa sulla veridicità e correttezza delle informazioni dichiarate. È fondamentale il rispetto dei requisiti di accesso (art. 10) e l’assenza delle cause di esclusione (art. 11), nonché il regolare adempimento degli obblighi dichiarativi (art. 13). L’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate (se superiori al 30% dei ricavi) comportano la decadenza dal CPB. L’attività di accertamento può essere effettuata per i periodi oggetto di concordato solo se ricorrano cause di decadenza. Non sono ammesse ricostruzioni analitico-induttive basate su presunzioni semplici per i soggetti aderenti. Nei confronti di chi non aderisce al CPB o ne decade, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza intensificheranno l’attività di controllo.

Per i soggetti che hanno commesso violazioni e non hanno aderito al CPB o ne sono decaduti, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte della metà.

Crediti ZES Unica e Transizione 5.0: requisito dimensionale dell’impresa e divieto di doppio finanziamento

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la risposta n. 168/2025 che ha ad oggetto il Credito di imposta ZES Unica – Mezzogiorno e il Credito Transizione 5.0, in relazione al requisito dimensionale dell’impresa e all’applicazione del divieto di doppio finanziamento.

L’Istante, una società operante nel settore del commercio, afferma di voler effettuare diversi investimenti su due stabilimenti e, per quelli eseguiti su uno di essi, di voler beneficiare delle misure agevolative Credito di imposta ZES Unica e del Credito Transizione 5.0 (in presenza dei relativi presupposti).
A tal proposito, la società chiede:

  • quale sia il momento della ”cristallizzazione della dimensione d’impresa” ai fini dell’individuazione del quantum del credito spettante;

  • quale sia la ”corretta gestione del divieto di doppio finanziamento”.

Per il Credito di imposta ZES Unica

L’Agenzia rileva che l’articolo 16 del D.L. n. 124/2023 ha istituito il Credito ZES Unica per investimenti in beni strumentali nelle zone assistite del Mezzogiorno.
Il D.M. ZES Unica 2024 ha definito le modalità di accesso e fruizione del credito. La Legge n. 207/2024 ha esteso il contributo agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
Gli operatori economici devono comunicare l’ammontare delle spese all’Agenzia delle entrate (comunicazione cd. originaria, da inviare tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025). Successivamente, a pena di decadenza, devono inviare una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti (tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025).
L’articolo 5, comma 4, del D.M. ZES Unica 2024 stabilisce che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è determinato moltiplicando il credito richiesto per una percentuale resa nota con provvedimento dall’Agenzia, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni. Questa percentuale è calcolata rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti richiesti.
Ciò premesso, l’Agenzia ritiene che, ai fini del Credito di imposta ZES Unica per il 2025, l’Istante dovrà verificare la propria dimensione (a seguito dell’approvazione del bilancio 2024) al momento dell’invio della relativa comunicazione cd. integrativa, indipendentemente da quanto comunicato nella comunicazione originaria.

 

Per il Credito Transizione 5.0
L’Agenzia dichiara che la determinazione del momento in cui rilevare il dimensionamento dell’impresa beneficiaria in relazione al Credito Transizione 5.0 non è di sua competenza. Questo perché non riguarda disposizioni tributarie e la disciplina agevolativa demanda al MIMIT il compito di stabilire le modalità attuative e al GSE la gestione e il controllo delle istanze.

 

Corretta gestione del divieto di doppio finanziamento
Anche questo quesito non è di competenza dell’Agenzia, in quanto riguarda l’interpretazione di norme non fiscali.
L’Agenzia, tuttavia, segnala che il tema del divieto di doppio finanziamento e del cumulo delle misure agevolative è stato oggetto di esame da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF, in particolare con la circolare n. 33/2021, che ha fornito chiarimenti specifici.

D.L. sugli acconti IRPEF 2025: pubblicata in Gazzetta la legge di conversione

La Legge 19 giugno 2025, n. 86, di conversione del D.L. 23 aprile 2025, n. 55, relativo agli acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2025, n. 142.

Il D.L. n. 55/2025 è stato convertito in Legge senza modificazioni.

 

La Legge in argomento è entrata in vigore il 22 giugno 2025.

 

Le misure introdotte dal Decreto dettano disposizioni in tema di determinazione degli acconti sul reddito delle persone fisiche dovuti per l’anno 2025.

 

Il comma 1 dell’articolo 1 del D.L. convertito in legge, apporta una modifica diretta e specifica all’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.

La modifica consiste nella sostituzione dell’espressione “i periodi d’imposta 2024 e 2025” con “il periodo d’imposta 2024“. Ciò significa che la disciplina particolareggiata per la determinazione degli acconti IRPEF, originariamente prevista dal D.Lgs. n. 216/2023 per estendersi anche all’anno d’imposta 2025, viene ora circoscritta esclusivamente al periodo d’imposta 2024.

 

Il decreto prevede anche la copertura finanziaria delle disposizioni. Gli oneri derivanti dal comma 1 dell’articolo 1 del D.L. 23 aprile 2025, n. 55, sono valutati in 245,5 milioni di euro per l’anno 2025. Per la loro copertura, il decreto stabilisce una corrispondente riduzione del “Fondo di cui all’articolo 1, comma 519, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213”. Inoltre, per garantire la compensazione degli oneri in termini di “fabbisogno e indebitamento”, anch’essi stimati in 245,5 milioni di euro per il 2025, si ricorre a una corrispondente riduzione del “Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente”, istituito dall’articolo 1, comma 511, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. In un’ottica di pianificazione pluriennale, il comma 2 dell’articolo 1 prevede un incremento del “fondo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 886, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207” di 245,5 milioni di euro per l’anno 2026.