Pubblicato il decreto attuativo di Autoimpiego e Resto al SUD

Si tratta del provvedimento che fissa i criteri e le modalità applicative delle agevolazioni introdotte dagli articoli 17 e 18 del D.L. n. 60/2024 (D.M. 11 luglio 2025).

Nella Gazzetta ufficiale dello scorso 21 agosto è stato pubblicato il decreto attuativo con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha stabilito i criteri e le modalità attuative dei benefici introdotti dagli articoli 17 e 18 del D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2024: i cosiddetti Autoimpiego e Resto al SUD.

In particolare, oggetto del decreto ministeriale in commento è la definizione dei principi, criteri, termini e modalità per:

a) l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di formazione e di accompagnamento per l’avvio delle attività di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, e all’articolo 18, comma 2, del D.L. n. 60/2024;

b) la concessione, l’erogazione e il pagamento dei contributi di cui all’articolo 17, comma 7, lettere a), b) e c), e all’articolo 18, comma 7, lettere a), b) e c) del citato decreto-legge;

c) la concessione e l’erogazione delle agevolazioni reali consistenti in servizi di tutoring per la realizzazione delle iniziative finanziate;

d) la gestione delle revoche dei contributi.

L’articolo 5 del decreto individua i soggetti beneficiari delle agevolazioni, ovvero i giovani che, alternativamente: – risultano inoccupati, inattivi o disoccupati, ivi inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione (UE) C 2022/9030 del 1° dicembre 2022 (PN GDL); – sono disoccupati GOL, inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal PN GDL.

I suddetti interessati devono allegare alla domanda di agevolazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi dell’articolo 46 e dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 (DSAN) attestante la condizione dichiarata.

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative economiche avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione e che risultano inattive alla medesima data. 

Le iniziative economiche devono essere finalizzate all’avvio di attività: a) di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA;

b) di impresa individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese;

c) di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al registro delle imprese (nella forma di società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società a responsabilità limitata; società cooperativa);

d) libero-professionali anche nella forma di società tra professionisti (articolo 6, comma 2).

Possono richiedere i contributi le iniziative economiche la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche.

Il contributo a fondo perduto, in forma di voucher, è pari al 100% dell’investimento da realizzare, entro il limite di 30.000 euro per singola iniziativa economica, limite elevato a 40.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico.

Può essere presentata un’unica domanda di contributo e, conseguentemente, le domande di contributo successive alla prima relative alla medesima iniziativa economica sono annullate d’ufficio, fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di ammissione nel caso di mancato accoglimento della precedente.

L’articolo 12 del D.M. 11 luglio 2025 prevede un contributo a fondo perduto per la realizzazione di programmi di investimento organici e funzionali. Per i programmi di investimento di importo complessivo fino a 120.000 euro il contributo può essere concesso fino al 65% del programma di investimento ammesso. Per i programmi di investimento di importo superiore a 120.000 euro e non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere concesso fino al 60% del programma di investimento ammesso.
L’articolo 17 si occupa della domanda per richiedere la misura ACN (autoimpiego centro-nord Italia) e l’articolo 18 stabilisce che decorsi tre mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all’articolo 17, comma 3, le iniziative economiche possono richiedere l’erogazione di una prima quota di contributo a stato di avanzamento lavori (SAL).
Per quanto riguarda, invece, la misura Resto al SUD, possono chiedere i contributi le iniziative economiche la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Anche in questo caso il contributo a fondo perduto ha la forma di un di voucher pari al 100% dell’investimento da realizzare, entro il limite di 40.000 euro per singola iniziativa economica, elevabile a 50.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico.
Vengono disciplinati anche i casi di revoca parziale o totale dei contributi e i servizi di tutoring (articoli 30 e 31).

CIRL Edilizia Industria-Artigianato-Cooperative Mantova: siglato l’accordo per l’EVR 2025



Prevista erogazione nel valore massimo del 4%


Il 3 luglio 2025 le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil appartenenti alla provincia di Mantova hanno siglato l’accordo per la determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione stabilito dal CCNL del 3 ottobre 2023 e relativo al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2024, con previsione di erogazione nel 2025.

La valutazione si basa su 4 parametri territoriali forniti dalla Cassa Edile di Mantova (monte salari denunciato; numero di lavoratori iscritti; ore lavorate denunciate, al netto delle ore di Cassa Integrazione; andamento totale delle ore di Cassa Integrazione).


Dal raffronto del triennio 2024-2023-2022 con il triennio 2023-2022-2021 è emersa la valutazione positiva di tutti e 4 i parametri considerati.


Pertanto le Parti Sociali riconoscono l’EVR nella misura pari al 100% e al valore massimo stabilito territorialmente del 4% dei minimi salariali in vigore.

Determinato il valore dell’EVR le imprese, entro il mese di aprile/maggio di ogni anno, devono verificare l’andamento dei due indicatori aziendali stabiliti dal CCNL (ore denunciate e volume di affari Iva). In base a tale valutazione verranno stabilite le modalità di erogazione dell’importo secondo quanto segue:


– nell’ipotesi di valutazione pari o positiva degli indicatori suddetti, l’azienda è tenuta ad erogare l’EVR nella misura del 100%;


– nell’ipotesi di valutazione negativa di entrambi i parametri, l’EVR non viene erogato.


– nell’ipotesi di valutazione positiva di uno solo degli indicatori aziendali, l’impresa è tenuta ad erogare l’EVR nella misura del 65%.

Gli importi a titolo di EVR verranno corrisposti ai lavoratori in forza il 1° gennaio 2023 in 4 tranches:


– gli importi maturati da gennaio a marzo 2024 ad ottobre con la retribuzione di settembre 2025;


– gli importi maturati da aprile a giugno 2024 a novembre con la retribuzione di ottobre 2025;


– gli importi maturati da luglio a settembre 2024 a dicembre con la retribuzione di novembre 2025;


– gli importi maturati da ottobre a dicembre 2024 a gennaio con la retribuzione di dicembre 2025.


Settore Industria – Operai




































Qualifiche


Minimo al


1/3/2022


EVR


4%


2 Parametri positivi


1 Parametro positivo


EVR


Valore orario (100%)


EVR


Valore orario (65%)

Operaio IV 7,67 0,31 0,31 0,20
Operaio III 7,12 0,28 0,28 0,19
Operaio II 6,41 0,26 0,26 0,17
Operaio I 5,48 0,22 0,22 0,14

Settore Industria – Impiegati






















































Livello


Minimo al


1/3/2022


EVR


4%


2 Parametri positivi


1 Parametro positivo


EVR


Valore orario (100%)


EVR


Valore orario (65%)

1° Cat Sup./Quadri 1894,71 75,79 75,79 49,26
1° Categoria 1705,23 68,21 68,21 44,34
2° Categoria 1421,02 56,84 56,84 36,95
Assitsente Tecnico 1326,31 53,05 53,05 34,48
3° Categoria 1231,56 49,26 49,26 32,02
4° Categoria 1108,41 44,34 44,34 28,82
4° Categoria (1° imp.) 947,36 37,89 37,89 24,63

Settore Artigianato – Operai




































Qualifiche


Minimo al


1/5/2022


EVR


4%


2 Parametri positivi


1 Parametro positivo


EVR 


Valore orario (100%)


EVR


Valore orario (65%)

Operaio IV 7,66 0,31 0,31 0,20
Operaio III 7,12 0,28 0,28 0,19
Operaio II 6,40 0,26 0,26 0,17
Operaio I 5,48 0,22 0,22 0,14

Settore Artigianato – Impiegati






















































Livello


Minimo al


1/5/2022


EVR


4%


2 Parametri positivi


1 Parametro positivo


EVR 


Valore orario (100%)


EVR


Valore orario (65%)

7 1911,46 76,46 76,46 49,70
6 1705,08 68,20 68,20 44,33
5 1421,04 56,84 56,84 36,95
4 1325,38 53,01 53,01 34,46
3 1231,72 49,27 49,27 32,02
2 1107,65 44,31 44,31 28,80
1 947,3 37,89 37,89 24,63

Misure urgenti per imprese e attività economiche: la Legge di conversione in Gazzetta

Con la Legge 8 agosto 2025, n. 118, è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, contenente disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

Di seguito si riportano le modificazioni e integrazioni più significative apportate al decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.

 

Sostegno agli interventi PNRR e Piano Nazionale Complementare

È stata introdotta una nuova disposizione (articolo 1, comma 3-bis) che permette a comuni, città metropolitane e province di richiedere una rideterminazione del contributo, nella misura massima dell’80% dell’importo già assegnato, per interventi già aggiudicati e finanziati da PNRR e Piano Nazionale per gli investimenti complementari. La richiesta deve essere presentata al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 10 dicembre 2025. Gli enti che non provvedono alla richiesta di rideterminazione subiranno la revoca dell’assegnazione.
   
Disposizioni per le “medie opere”

Con il nuovo articolo 3-bis, vengono apportate modifiche alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le medie opere. In particolare, le risorse residue del decreto del Ministero dell’interno del 28 marzo 2025 saranno destinate a coprire le richieste di contributo presentate entro il 15 settembre 2025. È stata inoltre prevista una proroga di ulteriori dodici mesi rispetto ai termini ordinari per l’avvio degli interventi per gli enti locali che si trovano in situazione di dissesto finanziario o riequilibrio finanziario pluriennale

 

Misure per la conciliazione lavoro-vita privata

Viene data un’interpretazione autentica che chiarisce che le rette degli asili nido pubblici e privati a cui si riferisce la normativa (Legge n. 232/2016) includono i servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo abilitativo. Inoltre, dal 1° gennaio 2026, la domanda per questi benefici, se accolta, produrrà effetti anche per gli anni successivi previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità (nuovo articolo 6-bis).

 

Incremento del fondo di garanzia per la prima casa

Nel nuovo articolo 6-ter, le risorse del Fondo di garanzia per la prima casa sono incrementate di 30 milioni di euro per il 2025.

 

Interpretazione autentica sicurezza sul lavoro
Si interpreta che, per le cooperative sociali, organizzazioni di volontariato di protezione civile e volontari della Croce Rossa Italiana, i volontari e i coordinatori comunali non possono essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente ai fini dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2008 (nuovo articolo 6-quater).

 

Sostegno alle aziende fornitrici di dispositivi medici

Le aziende che hanno versato importi eccedenti una certa quota (il 25%) per il ripiano dello scostamento dal tetto di spesa per i dispositivi medici, potranno riconoscere tali importi in detrazione per quanto eventualmente dovuto negli anni successivi al 2018. Inoltre, le piccole e medie imprese soggette a questo obbligo potranno richiedere finanziamenti assistiti dalla garanzia di un Fondo specifico per esigenze di liquidità (articolo 7).
In particolare, nel nuovo comma 4-bis, viene stabilito che le piccole e medie imprese soggette all’obbligo di ripiano possono richiedere finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di cui alla Legge n. 662/1996.

 

Concordato preventivo biennale
Il nuovo articolo 9-bis dispone che il pagamento (in unica soluzione o della prima rata) degli importi dovuti è considerato tempestivo se effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza, purché eseguito prima della notifica degli atti.

 

Adeguamento della normativa relativa ai  mercati delle cripto-attività
All’articolo 10 vengono apportate modifiche al D.Lgs. n. 129/2024:

– abrogato l’articolo 3 il comma 10;

– le parole “1° gennaio 2025” sono sostituite da “1° gennaio 2027” e “1° gennaio 2026” da “1° gennaio 2028” in materia di applicazione di alcune disposizioni. Il termine di “18 mesi dall’entrata in vigore” è sostituito con “31 ottobre 2028”.
Inoltre con il nuovo comma 1-ter vengono introdotte modifiche relative alle contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale, chiarendo che possono essere determinate in una o più soluzioni per coprire obbligazioni, perdite, costi e passività, eliminando il limite temporale di due anni.
 
Disposizioni in materia di turismo 

Il termine del 31 dicembre 2025, relativo alla conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81), è sostituito con il 31 dicembre 2026 (articolo 14).

 

Disposizioni in materia di cultura

Con il nuovo articolo 14-bis, il fondo di cui all’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 201/2024 è incrementato di 30 milioni di euro per il 2025.
 

Disposizioni in materia di start-up

Con l’articolo 18, viene inserita l’interpretazione autentica dei commi 90 e 94 dell’articolo 1 della Legge n. 232/2016.

Nello specifico le parole “gli investimenti qualificati” sono interpretate come “gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati”. Vengono, inoltre, modificate le percentuali e le annualità degli investimenti qualificati, specificando che a far data dal 1° gennaio 2025, devono essere almeno pari al 3% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente, per l’anno 2026, e che la decorrenza “a partire dall’anno 2026” è sostituita da “a partire dall’anno 2027”.

 

Contributo straordinario per il settore radiotelevisivo

Infine, è autorizzata una spesa di 16,5 milioni di euro per il 2025 per erogare un contributo straordinario alle emittenti radiotelevisive, ripristinando il livello di contribuzione (nuovo articolo 18-bis).

CCNL Ferrovie dello Stato: rateizzato l’importo previsto a titolo di Una Tantum

Determinate le percentuali e le scadenze dell’Una Tantum stabilite dal rinnovo contrattuale 

Lo scorso 30 luglio 2025 si è svolto l’incontro tra le Associazioni datoriali Ancp, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi e le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal e Salpas-Orsa, incentrato sulla richiesta, da parte delle associazioni datoriali, di dilazionare il pagamento degli aumenti salariali e delle indennità previsti dal nuovo CCNL siglato il 22 maggio 2025.

Nel periodo giugno-dicembre 2025, infatti, le aziende, per far fronte a tali aumenti, dovranno sostenere un costo medio di 3.000,00 euro lordi per ogni dipendente.

Pertanto, con la retribuzione di luglio 2025, vengono adeguati i nuovi minimi tabellari e sancita la liquidazione degli arretrati relativi al mese di giugno 2025 e alla 14° mensilità.

Dal 1° agosto 2025 vengono riconosciuti i nuovi importi delle indennità e degli altri elementi retributivi definiti dal rinnovo contrattuale.

L’importo Una Tantum, riferito al periodo 1° gennaio 2024-31 maggio 2025, viene erogato in 3 tranches come indicato di seguito:

50% nella busta paga di agosto 2025 (con previsione del pagamento entro il 20 settembre 2025);

20% nella busta paga di ottobre 2025 (con previsione del pagamento entro il 20 novembre 2025);

30% nella busta paga di gennaio 2026 (con previsione del pagamento entro il 20 febbraio 2026).

Per i lavoratori in forza al 30 luglio 2025, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, gli importi dovuti a titolo di Una Tantum vengono liquidati nell’ultima busta paga.

Iscritti CPDEL, CPS, CPI e CPUG: gli effetti delle quote retributive di pensione

Forniti chiarimenti su alcuni profili applicativi inerenti alle aliquote di rendimento alla luce delle modifiche in materia di limiti ordinamentali stabiliti dalla Legge di bilancio 2025 (INPS, messaggio 25 agosto 2025, n. 2491).

Dopo la circolare n. 53/2025, l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti in ordine ad alcuni profili applicativi inerenti alle aliquote di rendimento per la determinazione delle quote retributive di pensione per gli iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG, a seguito della modifica delle disposizioni relative ai limiti ordinamentali di cui all’articolo 1, commi da 162 a 165, della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).

In particolare, il comma 162, ha innalzato, a decorrere dal 2025, il limite ordinamentale rapportandolo al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6 del D.L. n. 201/2011 (per il biennio 2025/2026 pari a 67 anni di età). Inoltre, il successivo comma 165 ha introdotto la facoltà, per le pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio oltre il limite ordinamentale ed entro il compimento del settantesimo anno di età il personale dipendente di cui ritengono necessario avvalersi, previa disponibilità dell’interessato.

In considerazione del fatto che l’articolo 1, comma 161, secondo periodo, della Legge di bilancio 2024 prevede che le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, l’INPS chiarisce che, per effetto delle modifiche ai limiti ordinamentali, tale disciplina derogatoria trova applicazione per le pensioni di vecchiaia liquidate a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG) a seguito di risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

Le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione altresì per la liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei dipendenti di datori di lavoro che hanno perso la natura giuridica pubblica e che hanno mantenuto l’iscrizione alla CPDEL. 

In modo analogo, le aliquote di rendimento di cui all’allegato A della Legge n. 965/1965 e alla tabella A allegata alla Legge n. 16/1986, trovano applicazione per la pensione di vecchiaia in cumulo nel caso in cui l’interessato, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione per limiti ordinamentali, risulti iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Assicurazione generale obbligatoria.

La medesima disciplina derogatoria trova applicazione anche nei casi in cui il dipendente si dimetta prima dello scadere del periodo di trattenimento in servizio, in considerazione del fatto che la relativa risoluzione del rapporto di lavoro è intervenuta dopo il raggiungimento del limite ordinamentale e prima della scadenza del termine del trattenimento in servizio.

Con riferimento alla pensione riconosciuta al termine del periodo di fruizione dell’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della Legge n. 232/2016, l’INPS precisa che il relativo trattamento, nel caso di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, anche in cumulo, viene determinato con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato A della Legge n. 965/1965 e alla tabella A allegata alla Legge n. 16/986, mentre, in presenza di una pensione anticipata, le quote di pensione retributive con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 devono essere determinate con le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della Legge di bilancio 2024.

Tenuto conto che le disposizioni di cui ai commi 157 e 159 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023, l’Istituto conferma che rientrano in tali fattispecie le pensioni per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17 del D.L. n. 4/2019, il cui diritto risulti maturato e certificato entro il 31 dicembre 2023, a prescindere se alla data di decorrenza della relativa pensione sussista anche il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10 del D.L. n. 201/2011.

 

Riduzione dell’aliquota IRES: condizioni di accesso, investimenti rilevanti e decadenze

Il Decreto 8 agosto 2025 del Ministro dell’economia e delle finanze (G.U. n. 190/2025) contiene le modalità di attuazione, nonché le disposizioni di coordinamento con le altre norme dell’ordinamento tributario, dell’articolo 1, commi da 436 a 444, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, con il quale è stata introdotta, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota IRES di cui all’articolo 77 del TUIR.

Ambito soggettivo (articolo 3)
La riduzione dell’aliquota IRES spetta ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR (società di capitali ed enti commerciali residenti) e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (lettera d)). Per i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR (enti non commerciali), la riduzione spetta in relazione al reddito derivante dall’eventuale attività commerciale svolta.
Sono esclusi dalla suddetta riduzione:

  • Società ed enti che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, sono in liquidazione ordinaria o assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria;

  • Società ed enti che determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente sulla base di regimi forfetari;

  • Società ed enti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, applicano il regime di contabilità semplificata.

Condizioni di accesso relative all’accantonamento dell’utile (articolo 4)

La riduzione IRES spetta se:

– una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;

– un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato e, comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti rilevanti.

Si considera accantonato l’utile destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci, inclusa la copertura di perdite, in sede di approvazione del bilancio. Gli acconti di cui all’articolo 2433-bis del Codice civile sono considerati distribuiti.

 

Investimenti rilevanti (articolo 5)

Gli investimenti devono essere realizzati alle condizioni e nei limiti indicati.
Costituiscono investimenti rilevanti quelli che hanno a oggetto:

a) i beni compresi negli allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016;
b) i beni di cui all’art. 38, commi 4, secondo periodo, e 5, del D.L. n. 19/2024, se acquisiti nell’ambito dei progetti di innovazione che consentono di conseguire una riduzione dei consumi energetici. 
I beni “Industria 4.0” devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura per un periodo superiore alla metà del periodo di sorveglianza.
I beni “Transizione 5.0” devono anche conseguire una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva nazionale non inferiore al 3%, o una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati non inferiore al 5 per cento, nel periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione del bene, rispetto al periodo in corso al 31 dicembre 2024.

 

Gli investimenti devono essere realizzati dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

L’ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

  • 30% dell’utile accantonato, ai sensi dell’art. 4;

  • 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023;

  • 20.000 euro.

In caso di sostituzione di beni, rileva il costo dell’investimento sostitutivo, a specifiche condizioni.

 

Base occupazionale (articolo 6)

La riduzione IRES spetta se nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente. La verifica si effettua confrontando i lavoratori equivalenti a tempo pieno dell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 con la media dei trentasei mesi precedenti, escludendo specifiche cause di abbandono del posto di lavoro.
    ◦ Siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che costituiscano un incremento occupazionale pari ad almeno l’1% del numero medio di lavoratori a tempo indeterminato occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, non inferiore a un lavoratore.
    ◦ L’impresa non abbia fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIG) nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta per eventi oggettivamente non evitabili.

 

Cause di decadenza e recupero dell’agevolazione (articolo 7)

I soggetti beneficiari decadono dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa: 
– qualora la quota di utile accantonato, al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024; 
– nel caso in cui i beni di siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture  produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento. 

 

Consolidato fiscale (articolo 8)

Per le società che partecipano al consolidato nazionale o mondiale:
– L’importo su cui spetta la riduzione è utilizzato dalla controllante fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite.
– Il reddito complessivo globale è determinato computando prioritariamente le perdite sui redditi positivi per i quali non spetta la riduzione.
– La controllante ha facoltà di computare le perdite fiscali precedenti sul reddito soggetto all’aliquota IRES ridotta.
– In caso di decadenza in capo a una o più società consolidate, la controllante deve versare la differenza d’imposta.

 

Trasparenza fiscale (articolo 9)

In caso di opzione per la trasparenza fiscale l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. I soci possono computare prioritariamente le perdite fiscali precedenti sul reddito complessivo per il quale non spetta la riduzione dell’aliquota IRES. In caso di decadenza in capo alla partecipata, i soci devono versare la differenza d’imposta.

 

Coordinamento con disciplina CFC e utili da regimi fiscali privilegiati (articolo 10)

L’aliquota IRES si assume, in ogni caso, con l’aliquota ordinaria di cui all’articolo 77 del TUIR ai fini del confronto tra aliquote di imposizione nominale/effettiva estera e italiana.

 

Operazioni di riorganizzazione aziendale (articolo 11)
In caso di fusioni e scissioni, la società risultante subentra negli obblighi e diritti relativi alla riduzione IRES. Se un soggetto non ha soddisfatto la condizione sugli investimenti rilevanti prima dell’operazione, l’avente causa può comunque fruire della riduzione se realizza gli ulteriori investimenti necessari. Le regole si applicano, ove compatibili, a conferimenti d’azienda e scissioni mediante scorporo. In caso di operazioni tra soggetti, di cui almeno uno non soddisfa la condizione di accantonamento dell’utile, la fruizione della riduzione spetta in misura proporzionale alla somma dei valori contabili delle attività dei soggetti che soddisfano la condizione rispetto al totale.
Le operazioni di riorganizzazione non rilevano per la condizione di accesso relativa alla CIG.
Per la causa di decadenza legata alla distribuzione dell’utile, le operazioni non la determinano se la quota di utile accantonato è ricostituita nel prospetto dell’avente causa, salvo per conferimenti e scissioni mediante scorporo.
Per la causa di decadenza legata alla dismissione o delocalizzazione dei beni, le operazioni non la determinano se i beni rimangono nell’impresa dell’avente causa per il residuo periodo di sorveglianza.

 

Cumulo con altre agevolazioni (articolo 12)

La riduzione dell’aliquota IRES è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi eleggibili, nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti.

CIRL Edilizia Artigianato Calabria: siglato il contratto di rinnovo

Firmato per la prima volta il contratto per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese del settore

Nei giorni scorsi le Parti sociali Anaepa Confartigianato Edilizia Calabria, Casartigiani, CNA Costruzioni, CLAAI, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno siglato, dopo anni di attesa, il primo contratto collettivo regionale di lavoro dell’artigianato per il comparto edilizia. 

Il nuovo contratto è volto al rilancio del settore, introducendo significative novità:

– valorizzazione della bilateralità, con un ruolo centrale di Edilcassa e Casse Edili;

– riconoscimento della figura del Mastro Formatore, per qualificare e trasmettere competenze;

– istituzione di un Tavolo Paritetico Permanente Regionale, per il confronto continuo tra le parti;

– impegni comuni su salute, sicurezza, legalità e lotta al dumping contrattuale, anche nelle filiere degli appalti.

Inoltre, in merito alla salute e sicurezza, l’accordo prevede l’introduzione dell’aliquota per il finanziamento degli RLST (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali). 

Esoneri Autoimpiego e Resto al SUD: le modalità attuative

Pubblicato il decreto con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fissa principi, criteri e termini dei benefici (D.M. 11 luglio 2025).

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2025 è stato pubblicato il D.M. 11 luglio 2025 con il quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale sono state stabilite i criteri e le modalità attuative degli esoneri introdotti dagli articoli 17 e 18 del D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2024 (cosiddetti Autoimpiego e Resto al SUD).
In particolare, oggetto del decreto ministeriale in commento è la definizione dei principi, criteri, termini e modalità per:
a) l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di formazione e di accompagnamento per l’avvio delle attività di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, e all’articolo 18, comma 2, del D.L. n. 60/2024;
b) la concessione, l’erogazione e il pagamento dei contributi di cui all’articolo 17, comma 7, lettere a), b) e c), e all’articolo 18, comma 7, lettere a), b) e c) del citato decreto-legge;
c) la concessione e l’erogazione delle agevolazioni reali consistenti in servizi di tutoring per la realizzazione delle iniziative finanziate;
d) la gestione delle revoche dei contributi.
L’articolo 5 del decreto individua i soggetti beneficiari delle agevolazioni, ovvero i giovani che, alternativamente:

– risultano inoccupati, inattivi o disoccupati, inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal PN GDL;

– sono disoccupati GOL, ivi inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal PN GDL.
I suddetti interessati devono allegare alla domanda di agevolazione una DSAN attestante la condizione dichiarata.
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative economiche avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione e che risultano inattive alla medesima data.
Le iniziative economiche devono essere finalizzate all’avvio di attività: a) di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA; b) di impresa individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese; c) di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al registro delle imprese (nella forma di società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società a responsabilità limitata; società cooperativa); d) libero-professionali anche nella forma di società tra professionisti (articolo 6, comma 2).
Possono richiedere i contributi le iniziative economiche la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche.
Il contributo a fondo perduto, in forma di voucher, è pari al 100% dell’investimento da realizzare, entro il limite di 30.000 euro per singola iniziativa economica, limite elevato a 40.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico.
Può essere presentata un’unica domanda di contributo e, conseguentemente, le domande di contributo successive alla prima relative alla medesima iniziativa economica sono annullate d’ufficio, fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di ammissione nel caso di mancato accoglimento della precedente.

L’articolo 12 del D.M. 11 luglio 2025 prevede un contributo a fondo perduto per la realizzazione di programmi di investimento organici e funzionali. Per i programmi di investimento di importo complessivo fino a 120.000 euro il contributo può essere concesso fino al 65% del programma di investimento ammesso. Per i programmi di investimento di importo superiore a 120.000 euro e non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere concesso fino al 60% del programma di investimento ammesso.
L’articolo 17 si occupa della domanda per richiedere la misura ACN (autoimpiego centro-nord Italia) e l’articolo 18 stabilisce che decorsi tre mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all’articolo 17, comma 3, le iniziative economiche possono richiedere l’erogazione di una prima quota di contributo a stato di avanzamento lavori (SAL).
Per quanto riguarda, invece, la misura Resto al SUD, possono chiedere i contributi le iniziative economiche la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Anche in questo caso il contributo a fondo perduto ha la forma di un di voucher pari al 100% dell’investimento da realizzare, entro il limite di 40.000 euro per singola iniziativa economica, elevabile a 50.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico.
Vengono disciplinati anche i casi di revoca parziale o totale dei contributi e i servizi di tutoring (articoli 30 e 31).

Scissione con scorporo: l’Agenzia esclude la neutralità fiscale per la beneficiaria preesistente

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una risposta a interpello avente ad oggetto la scissione con scorporo ai sensi dell’articolo 2506.1 del codice civile, in particolare lo scorporo in una beneficiaria preesistente, e l’applicazione dell’articolo 173, comma 15-ter del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 22 agosto 2025, n. 225).

Una società ha presentato un’istanza di interpello per conoscere la corretta interpretazione dell’articolo 173, comma 15-ter del TUIR.

L’Istante detiene la totalità delle quote di un’altra società, e le due società hanno optato per il regime del consolidato fiscale. Entrambe operano nel settore della produzione e commercializzazione di macchine utensili.

Per razionalizzare la gestione immobiliare del gruppo, le due società intendono realizzare un’operazione di scissione con scorporo ai sensi dell’articolo 2506.1 del codice civile. Il dubbio dell’Istante, pertanto, è se a tale operazione di scissione con scorporo sia applicabile la disciplina fiscale di cui all’articolo 173, comma 15-ter del TUIR.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo  2506.1 del codice civile, introdotto dall’articolo 51 del D.Lgs. n. 19/2023, prevede che ”con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività”. Si tratta della scissione parziale mediante la quale si determina l’assegnazione di una parte del patrimonio della scissa a una o più società di nuova costituzione e l’assegnazione delle partecipazioni al capitale di queste ultime alla stessa società scissa e non ai suoi soci.
La disciplina fiscale del nuovo istituto è contenuta nel comma 15-ter dell’articolo 173 del TUIR, introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024.
Tale comma 15-ter stabilisce che “alla scissione di cui all’articolo 2506.1 del codice civile si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10”.
La relazione illustrativa al D.Lgs. n. 192/2024 chiarisce che il comma 10 (relativo alla limitazione al riporto delle perdite) non trova applicazione perché le scissioni “classiche” presuppongono che la beneficiaria sia già esistente, il che, in base al dato normativo civilistico, non sembra potersi verificare in caso di scissione mediante scorporo ex art. 2506.1 c.c..
L’Agenzia evidenzia che, sebbene nello schema preliminare del decreto (30 aprile 2024) vi fosse una previsione che sembrava riconoscere l’orientamento interpretativo delle beneficiarie preesistenti, tale previsione è stata soppressa nel testo definitivo.
La relazione illustrativa precisa che la soppressione è avvenuta per “allineare il regime fiscale con le disposizioni del codice civile”, rimuovendo la disciplina della scissione mediante scorporo in società beneficiarie preesistenti.

 

Allo stato delle norme, quindi, il comma 15­ter dell’articolo 173 del TUIR, che prevede la neutralità fiscale per la scissione con scorporo di cui all’art. 2506.1 del codice civile, risulta applicabile limitatamente alle scissioni mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione
Di conseguenza, nel caso di specie, il trasferimento dell’immobile alla società preesistente non può beneficiare della neutralità fiscale mediante la tipologia di scissione prospettata.

Contratti di solidarietà: le aziende beneficiarie degli sgravi contributivi per il 2024

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali annuncia la conclusione della procedura per gli sgravi contributivi relativi ali contratti di solidarietà per l’anno 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 20 agosto 2025).

Le risorse stanziate per l’anno 2024 sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, pari a 30 milioni di euro, sono state interamente impegnate: lo rende noto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il comunicato in oggetto.

 

Ciò è avvenuto in ottemperanza a quanto stabilito dai decreti dello stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, n. 2/2017 e n. 278/2019, e dalla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 18/2017, par. 2, 3° cpv.

 

Tali risorse sono finalizzate a finanziare lo sgravio contributivo in favore delle aziende che hanno presentato regolare istanza dal 30 novembre 2024 al 10 dicembre 2024, collocate utilmente nella relativa graduatoria e alle quali il decreto direttoriale di ammissione al beneficio è stato ritualmente notificato.

 

Il Ministero precisa che le istanze che sono pervenute oltre il predetto limite di spesa non sono state evase ma, in ogni caso, viene fatta salva la possibilità di successiva istruttoria al determinarsi di eventuali risorse residue. 

 

Il comunicato in oggetto riporta anche l’elenco delle aziende beneficiarie per l’annualità 2024.